Il Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022, entrato in vigore 13 agosto 2022, introduce nuovi obblighi informativi a carico del datore nonché “prescrizioni minime” a tutela dei lavoratori. Il Decreto, nel recepire la direttiva UE n. 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili modifica il D. Lgs. 152/1997 e introduce nuovi obblighi.
La nuova disciplina, che integra un adeguamento a regole e disposizioni di carattere comunitario, si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato (determinato/indeterminato, part-time/full-time, intermittente e in somministrazione) e, per quanto compatibile, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle prestazioni occasionali anche già in essere alla data del 1° agosto 2022.
Il Legislatore ha ritenuto opportuno introdurre nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro/committente, da assolvere in larga parte al momento della stipula contrattuale.
I nuovi obblighi informativi andranno assolti dal datore di lavoro alternativamente in formato cartaceo o elettronico, per gli assunti dal 13 agosto 2022 al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, mentre per i lavoratori in organico al 1° agosto 2022 entro 60 gg. dalla richiesta.
I contratti di lavoro e le lettere d’assunzione dovranno, dunque, contenere una serie di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro, tra le quali la durata del periodo di prova, la formazione per i lavoratori, i congedi, la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione.
In caso di inadempimento datoriale il Decreto Trasparenza prevede una sanzione pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato, salvi gli effetti civili e risarcitori in favore del lavoratore.
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