La presente ipotesi di lavoro prevede la elaborazione di una proposta di legge finalizzata a promuovere e sostenere l’ associazionismo così come previsto della legge 11 novembre 2011 n. 180 recante “Norme per la tutela delle libertà d’impresa. Statuto delle Imprese.”
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 180/2011 ogni impresa è libera di associarsi in una o più associazioni e lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Nello scenario associativo sono presenti, tuttavia, situazioni di sperequazione in considerazione della disparità di trattamento fra organizzazioni di categoria che associano imprese che svolgono attività riconducibili ai servizi pubblici così come definiti dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Infatti, dette associazioni possono associare imprese chiamate a versare quote associative anche ingenti senza che possa essere garantita una effettiva e reale pluralità di opzioni verso una pluralità di soggetti associativi così come invece previsto dall’art. 3 della citata legge 180/2011.
La presente legge detta quindi norme che si propongono di garantire una perequazione e parità di trattamento inter associativo offrendo a tutte le associazioni indicate all’ art.3 della citata legge 180/2011 pari opportunità mediante la istituzione del “Fondo perequativo e per lo sviluppo dell’associazionismo per le PMI”.
L’obiettivo principale è quello di promuove lo sviluppo delI’associazionismo così come previsto della legge 11 novembre 2011 n. 180 recante “Norme per la tutela delle libertà d’impresa. Statuto del1e imprese”.
Con questa proposta di legge si intende infatti rendere effettiva la libertà di iniziativa economica, di associazione, di stabilimento e di prestazioni di servizi, nonché di concorrenza, quali principi riconosciuti dall’Unione europea nonché favorire lo sviluppo della libertà sancita per ogni impresa di associarsi in una o più associazioni.
La Regione riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Lazio, ovvero aderenti a organizzazioni firmatarie di CCNL di lavoro ovvero presenti con la propria struttura stabile almeno in due province del Lazio.
Per offrire concretamente un sostegno all’associazionismo e alla libertà di assocrazione le Associazioni che associano imprese a partecipazione maggioritaria pubblica e/o concessionarie di pubblici servizi sono tenute a sostenere finanziariamente il “Fondo perequativo e per lo sviluppo dell’associazionismo per le MPMI”, mediante versamento al “Fondo” stesso di un contributo nella misura pari al 50% della quota associativa incassata nell’anno precedente dalle imprese stesse.
A tal proposito i legali rappresentanti delle Associazioni di cui al comma 4 precedente sono tenuti a depositare entro il 31 dicembre di ogni anno presso l’Ufficio del Garante per le Micro, Piccole e Medie Imprese di cui all’articolo 17 della legge 180/2011 della Regione Lazio una dichiarazione autocertificata e contenente l’elenco delle imprese a partecipazione pubblica e/o concessionarie di pubblici servizi nonché l’entità delle quote associative incassate dalle medesime.
Viene quindi istituito il “Fondo perequativo e per lo sviluppo dell’associazionismo per le Micro e Piccole e Medie Imprese della Lazio” finalizzato a sostenere programmi ed interventi proposti dalle Associazioni di rappresentanza delle MPMI dei settori dell’industria, dell’artigianato, del Commercio e Servizi, dell’ Agricoltura e delle Libere professioni su diverse materie per lo sviluppo associativo, per la promozione dellimprenditoria e per la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.
Si prevede che ad alimentare il Fondo concorrono: Contributi volontari delle organizzazioni di categoria così come individuate ai sensi dell’articolo 4 della legge 180/2011; Versamento entro il 31 gennaio di ogni anno dei contributi dovuti dalle organizzazioni di categoria a cui sono iscritte le imprese a partecipazione maggioritaria pubblica e/o concessionarie di pubblici servizi nella misura pari al 50% di quanto incassato nell’anno precedente per quota associativa dalle imprese stesse;
Interessi maturati e maturandi sulle le somme depositate;
Ogni altra somma pervenuta al Fondo da enti pubblici o privati per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge.
Viene istituito il “Comitato di indirizzo e vigilanza” la cui regolamentazione e composizione sonodefinite con Delibera della Giunta Regionale da assumere entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Si stabilisce che a presiedere il “Comitato” è il Garante per le Micro, Piccole e Medie Imprese del Lazio;
La norma in esame stabilisce che la composizione del “Comitato di indirizzo e vigilanza” dovrà garantire la partecipazione di rappresentanti designati rispettivamente uno ciascuno dalle Organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative delle MPMI dei settori dell’industria, dell’artigianato, del Commercio e servizi, dell’Agricoltura, delle libere professioni operanti nella Regione Lazio, purché presenti almeno in una CClAA della Lazio.
Le funzioni affidate al “Comitato” sono:
lndirizzare l’impiego delle risorse pervenute al Fondo perequativo e per lo sviluppo dell’associazionismo per le MPMI;
Monitorare costantemente i versamenti a cui sono tenute le imprese di cui al comma 4 dell’articolo 4 raccogliendo le autocertificazioni sottoscritte dai legali rappresentanti delle Associazioni a cui aderiscono le imprese a partecipazione pubblica e/o concessionarie di pubblici servizi ai fini della verifica dell’entità del versamento obbligatorio al Fondo;
Approvare e depositare presso l’Ufficio del Garante delle MPMI della Regione Lazio entro il 31 gennaio di ogni anno la rendicontazione dei versamenti incassati nell’anno precedente nonché il programma di attività previsto a valere sulle predette disponibilità finanziarie;
Definire le linee di indirizzo circa l’utilizzo delle risorse pervenute al Fondo;
Esaminare le richieste di co-finanziamento presentate dalle Associazioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 redigendo la graduatoria dei programmi ammessi o non ammessi al cofinanziamento;
Approvare la rendicontazione presentata entro 60 giorni dalla conclusione del programma cofinanziato;
Revocare il co-finanziamento a seguito di accertata inadempienza circa le procedure e le modalità previste per l’accesso alle provvidenze;
E’ da evidenziare che all’attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Va stabilito che il “Comitato” dovrà adottare annualmente il programma di sviluppo dell’associazionismo delle MPMI sulla base di progetti proposti dalle Associazioni di rappresentanza delle MPMI e delle professioni.
L’intervento consiste nel co-finanziamento di programmi ed interventi finalizzati allo sviluppo dell’attività associativa e alla promozione degli interventi indicati dalla legge 180/2011. Si stabilisce inoltre che la richiesta di accesso ai finanziamenti é esaminata dal Comitato di indirizzo e vigilanza entro 60 giorni dalla presentazione e la relativa deliberazione di accoglimento o di non accoglimento va comunicata dal Garante per le Micro, Piccole e Medie Imprese alle associazioni richiedenti entro 30 giorni dalla sua assunzione.
Va dichiarato infine che gli interventi e le attività previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblico interesse.